Statuto della compagnia
STATUTO
Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Celti

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA', DURATA

Articolo 1 – Denominazione e sede
  1. E' costituita in data 05 novembre 1992, l'associazione sportiva denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COMPAGNIA ARCIERI CELTI", anche "A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI CELTI" (d'ora in poi "Associazione"), con sede a Tricesimo in via S. Francesco, snc (senza numero civico).
  2. L'Associazione ha facoltà di costituire gruppi con sede in altri centri della Provincia di Udine o della Regione Friuli-Venezia Giulia.
  3. La precisazione della sede dell'Associazione, di cui sopra, come deliberata dal Consiglio Direttivo (in seguito denominato CD), non costituisce variazione al presente statuto.
Articolo 2 – Scopo, oggetto, attività e rappresentanza legale
  1. L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale e non ha scopo di lucro, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 36/2021. Inoltre, la sua organizzazione si fonda sui principi della democraticità della struttura, dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dell'elettività delle cariche sociali.
  2. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Tiro con l'Arco e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di detta disciplina. Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica e ogni altra attività utile per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della disciplina di cui sopra nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
  3. Per raggiungere questo scopo aderisce alla Federazione Italiana Tiro con l'Arco (FITARCO), ne osserva le direttive e i regolamenti e fa riferimento ai suoi principi ispiratori; può valutare la propria adesione anche ad altre Federazioni Nazionali legalmente riconosciute che non si contrappongano ai principi della sopraccitata FITARCO. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L'associazione potrà altresì partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della FITARCO (Federazione italiana di Tiro con l'Arco), indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Tiro con l'Arco, ivi compresa l'attività paraolimpica. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 39/2021.
  4. Nei limiti dell'art.9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività anche secondarie e strumentali a quella principale sopra descritta, purché strettamente connesse ai fini istituzionali. A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:
    • attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del Tiro con l'arco e di eventuali altre attività sportive;
    • le attività ricreative in favore dei propri soci;
    • le attività di promozione dell'attività sportiva, ricreativa, culturale e le attività svolte dagli associati o tesserati anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche o le attività a fini pubblicitari;
    • svolgere, in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale nonché l'organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, di meeting, mostre, seminari, corsi, compresa la stampa, la pubblicazione, la distribuzione di libri, riviste anche in forma elettronica e informatica;
    • compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, e commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari.
    Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.
  5. L'Associazione potrà, pur mantenendo una posizione d'indipendenza, collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, compresi enti scolastici, con finalità similari per lo sviluppo di iniziative correlate, affini o complementari ai propri fini istituzionali.
  6. La Rappresentanza Legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del CD che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del CD stesso, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.
Articolo 3 – Affiliazione
  1. Con l'affiliazione alla FITARCO, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CIO (Comitato Olimpico Internazionale), del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell'IPC (International Paralympic Committee), del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco), e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
  2. L'associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del CONI, della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco o di altre Federazioni Nazionali od enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
  3. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
  4. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della FITARCO, è nominato dal Consiglio direttivo dell'associazione.
  5. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
Articolo 4 – Durata
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati con le modalità e maggioranze previste dall'art.8 e per lo scioglimento dell'Associazione, le maggioranze specificate dall'art.20.

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